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Discariche (Legge n.441/87)

Divieto di abbandono rifiuti (D.P.R 10/9/82 n. 915)
"E' vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi sanitari, igienici o ambientali, dispone con ordinanza... lo sgombero di dette aree in danno dei soggetti obbligati"

Come devono essere le discariche per essere in regola? [Legge legge 29/10/87 n. 441]

Le discariche devono rispettare i seguenti requisiti:

  • l'istallazione di una discarica deve essere preceduta da uno studio idrogeologico del luogo prescelto, dal quale risulti che il tipo e la struttura del terreno escludano ogni rischio di inquinamento della falda freatica;

  • devono essere presi in considerazione i pericoli derivati dalle piogge (percolamento) e devono essere previste misure protettive come
    l'impermeabilizzazione del suolo, il drenaggio e il trattamento delle acque;

  • deve essere assicurata una regolare sorveglianza in modo da evitare incendi;

  • la discarica deve essere delimitata da appositi recinti e piante, curandone l'inserimento nel paesaggio;
  • al termine delle operazioni la discarica deve essere ricoperta di uno strato di terra vegetale.


(Legge 29/10/87 n. 441)

 


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